Art. 71.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre a mezzi appropriati, in particolare ad attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
      2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad

 

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opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di tali carichi, tenendo conto di quanto disposto dall'allegato XI, e in particolare:

          a) organizza i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana;

          b) valuta, se possibile preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in relazione a quanto disposto dall'allegato XI, punto 1;

          c) evita o riduce i rischi, in particolare di lesioni dorso-lombari, adottando le misure adeguate, considerando in particolare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e le esigenze connesse all'attività, in relazione a quanto disposto dall'allegato XI, punti 3 e 4;

          d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XI, punto 5.

      3. Le norme di buona tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), si considerano conformi ai criteri indicati nell'allegato XI.